E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Il decreto entrerà in vigore a un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 settembre 2022. Riporta le nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti.
Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:
– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che indichi i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
L’allegato III del decreto indica la durata dei corsi di formazione e di aggiornamento che avrà una scadenza quinquennale.