La Corte Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138, ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società per Azioni, per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa
Come noto, il Testo Unico prevede che ogni lavoratore abbia l’obbligo penalmente sanzionato, di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 commi 1 e 2 lett.h) D.Lgs.81/08).
In sostanza, la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall’azienda abbia rappresentato, nell’ambito del quadro su ricostruito,“una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.