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Nella circolare n. 1/2018 L’Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce indicazioni ai datori di lavoro sullo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.

Facendo  riferimento al D.Lgs. n. 151/2015 (“Jobs Act”) che ha abrogato il comma 1 bis dell’art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL). Tale norma permetteva di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione ai datori di lavoro solo delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori (sempre però frequentando i corsi di formazione previsti per gli addetti alle emergenze).

 

Il Jobs Act ha, ripreso la disposizione già presente nel D.Lgs. n. 626/1994, “riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori” - afferma la circolare – “la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e … al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza”.

 

La circolare precisa che lo svolgimento diretto dei compiti relativi alle emergenze, previa adeguata formazione, non significa che il DDL possa farlo da solo: Gli obblighi del datore di lavoro in materia di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, precisa l’INL, rimangono comunque quelli previsti dall’art. 18, anche qualora svolga, come consentito dalla norma, i compiti suddetti direttamente (tale facoltà rimane esclusa per le attività a rischio previste dall’art. 31, comma 6, tra cui anche le industrie con più di 200 lavoratori).

Ispettorato Nazionale del lavoro – Circolare 11 gennaio 2018, n. 1/2018 (data pubblicazione sul sito INL 24 gennaio 2018)

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