· Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 14
seminario finale del progetto “Lavorare in sicurezza” dal titolo
Persona incaricata ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n° 81/08 – Ruolo e competenze
Relatore: Dr. Gennaro Loventre
Docente tecniche di prevenzione
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SEMINARIO FIGURA PROFESSIONALE - “ PERSONA INCARICATA” –
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/08 s.m.i.
Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013) all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 smi il D.U.V.R.I. non sarà più l’unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività (ritenendole tipiche del preposto).
L’individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia in precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se si tiene conto, da un lato, della circostanza che l’incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall’altro del contenuto dettagliato dell’incarico” per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.
L’obbiettivo ha in sé un elemento positivo cioè quello di spostare l’attenzione dall’adempimento formale, la redazione del DUVRI, a un obbligo operativo consistente nell’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze. L’incaricato è dunque un operatore con competenze adeguate in termini di esperienza (conoscenza del luogo di lavoro, dell’attività e dell’organizzazione interna aziendale) e di formazione di base.
E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità/facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore a cinque uomini-giorno, è concesso limitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29 co 6 ter del D. Lgs. 81/08 smi che dovranno essere individuati con apposito decreto ministeriale benché annunciato, allo stato, non si è visto questo ci porta a pensare che si potrebbe introdurre una definizione di basso rischio basata sul Codice Ateco e magari con l’esclusione di alcuni settori con rischi importanti.
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