ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI
Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012
“Concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08”.
L’Accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 del D.Lgs 81/08), le modalità per il riconoscimento di detta abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a detti lavoratori.
Si tratta di formazione specifica che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, recentemente disciplinata dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica e abilitazione per la conduzione di macchine operatrici sono:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili,
- Gru a torre, gru mobile, gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopisci rotativi)
- Trattori agricoli o forestali,
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 Kg, a fune, pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 KG, terne, autoribaltabile a cingoli
- Pompa per calcestruzzo